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SICUREZZA IN EDILIZIA - Legge 494/96 e modificazioni

Parallelamente e/o congiuntamente al settore edilizio lo Studio si occupa di Sicurezza nei cantieri con un occhio di particolare attenzione agli aspetti normativi e antifortunistici dei lavoratori.

Sin dall'emanazione del D.Lgs 494/96, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili, il piano di sicurezza e coordinamento e' diventato un'elaborato propedeutico a qualsiasi lavoro che e' uscito dallo Studio.

Gia' in fase di progettazione dell'opera vengono stabilite delle linee guida alle quali poi attenersi nell'elaborazione del Piano.

 

 

Direttiva cantieri - Alcuni chiarimenti

 

1. COSA E'

La "Direttiva Cantieri" - 92/57/CEE - e' la normativa europea che riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei "Cantieri temporanei e mobili" ed e' stata recepita dallo Stato italiano con il D.Lgs. 494/96 e modificata successivamente con il D.Lgs. 528/99 entrato in vigore il 18 aprile 2000.

E' UNA NORMA CHE HA L'OBIETTIVO DI ORGANIZZARE LE ATTIVITA' DEL CANTIERE PER RIDURRE I RISCHI DI INFORTUNI SUL LAVORO, CONSIDERANDO CHE LA SICUREZZA SI POSSA PROGETTARE A MONTE, PREVEDENDO I RISCHI PRESENTI E LE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE DA APPLICARSI IN QUEL DETERMINATO CANTIERE


2. QUANDO SI APPLICA

La direttiva si applica a tutti quei lavori edili e di genio civile che comportino un "cantiere temporaneo e mobile". Riguarda quindi le nuove costruzioni, ma anche lavori di manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di qualsiasi tipo di opere, fisse, mobili o temporanee. Per opere si intende anche le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali e ferroviarie, quelle idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica e di sistemazione forestale e di sterro. In particolare le norme della direttiva si applicano anche negli scavi e nelle fasi di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, e in tutte le operazioni possibili (ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino, il montaggio e lo smontaggio) che riguardino gli impianti e che comportino lavorazioni a rischio.


3. QUALI SONO LE FIGURE RESPONSABILI SECONDO LA DIRETTIVA CANTIERI?

Le figure della sicurezza sul cantiere sono:
Committente
Responsabile dei Lavori
Coordinatore per la Progettazione
Coordinatore per l'esecuzione
Datore di lavoro della ditta appaltatrice
Lavoratore autonomo


4. CHI E' IL COMMITTENTE E QUALI SONO I SUOI OBBLIGHI?

Il committente e' il soggetto per conto del quale vengono realizzati lavori edili o di ingegneria civile: si tratta in generale di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, il rinnovamento di opere fisse, permanenti o temporanee. Per interventi privati in genere il Committente e' lo stesso proprietario, in caso invece di lavori condominiali in genere e' l'amministratore di condominio, in caso di aziende invece sara' il titolare della azienda o il legale rappresentante.
In caso il Committente volesse delegare altra persona agli obblighi e responsabilita' di legge, potra' farlo avvalendosi di una delega ad un Responsabile dei Lavori.

Gli obblighi principali del Committente (o Responsabile dei Lavori) sono i seguenti:

Prevedere sempre la durata dei lavori, cosa che puo' risolversi nel determinare l'impresa che eseguira' i lavori o il tecnico incaricato della progettazione.
Inviare la notifica preliminare quando l'entità dei lavori supera i 200 uomini-giorno
Inviare la notifica preliminare e nominare anche i coordinatori per la sicurezza, quando inizialmente o per varianti intervenute in corso d'opera si prevede la presenza anche non contemporanea di più imprese e si verifica una delle seguenti condizioni: l'entita' dei lavori supera i 200 uomini-giorno
OPPURE
sono presenti rischi particolarmente aggravati (es. caduta dall'alto, sprofondamento, elettrocuzione, rischio chimico - biologico)
Verificare che i coordinatori adempiano agli obblighi di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico prima di richiedere i preventivi alle ditte esecutrici ed applichino il piano durante l'esecuzione dei lavori
Inviare il piano di sicurezza e coordinamento a tutte le imprese con la richiesta di preventivo; il preventivo dovrà comprendere i costi per la sicurezza
Verificare l'idoneita tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi a cui si affidano i lavori chiedendo copia recente del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ed alle imprese esecutrici di produrre il Piano Operativo della Sicurezza.

Anche in caso non vi sia l'obbligo della nomina dei Coordinatori, il Committente dovra' comunque attenersi comunque ai seguenti obblighi:

verificare l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato
chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate ad INPS, INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti
richiedere il Piano Operativo di Sicurezza (POS).


5. CHI E' IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E QUALI SONO I SUOI OBBLIGHI?

Il Coordinatore per la Progettazione e' designato dal committente o dal responsabile dei lavori contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva dell'opera, nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese, anche non contemporanee:

con entita' presunta di almeno 200 uomini-giorno
i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'Allegato II del D.L: 528/99. Il Coordinatore per la Progettazione durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte:
redige il piano di sicurezza e di coordinamento
predispone il fascicolo tecnico dell'opera

Anche il committente o il responsabile dei lavori, se in possesso dei requisiti necessari, possono svolgere le funzioni di coordinatore per la progettazione e sostituirlo in ogni momento.


6. CHI E' IL COORDINATORE PER LA ESECUZIONE E QUALI SONO I SUOI OBBLIGHI?

Il Coordinatore per l'Esecuzione e' designato dal committente o dal responsabile dei lavori prima dell'affidamento dei lavori, nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese, anche non contemporanee:

con entita' presunta di almeno 200 uomini-giorno
i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'Allegato II del D.L. 528/99.

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:

verificare l'applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
verificare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) complementare del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) con eventuali proposte di modifica da parte delle imprese appaltatrici
organizzare la cooperazione, il coordinamento e l'informazione reciproca tra datori di lavoro e lavoratori autonomi
segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze alle disposizioni di sicurezza, proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto
eventuale comunicazione dell'inadempienza ad ASL e Direzione Provinciale del Lavoro in caso di mancato intervento di committente/responsabile dei lavori
sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti.


7. DURATA DEI LAVORI E "UOMINI GIORNO"

La durata dei lavori viene definita in "uomini giorno", cioe' la somma delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori per la realizzazione dei lavori (presunte giornate complessive); la quantità degli uomini/giorni (U/gg) si ottiene sommando il numero di lavoratori presenti in cantiere ogni giorno.

Esempio:

15 lavoratori per 5 giorni e 4 lavoratori per 7 giorni danno: 15x5 + 4x7 = 103 U/gg
Conoscendo il preventivo dei lavori ed il genere di lavorazioni previste (nuova costruzione, ristrutturazione, finiture medie o di pregio) e' possibile fare una valutazione degli Uomini/Giorno.


8. COSA E' LA NOTIFICA PRELIMINARE?

E' un documento che il committente deve trasmettere ad ASL competente e a Direzione Provinciale del lavoro prima dell'inizio dei lavori per consentire all'organo di vigilanza di pianificare le proprie attivita' di controllo. Il documento contiene tutti i dati relativi all'identificazione del cantiere e delle figure a tutela dei lavoratori. L'adempimento e' obbligatorio nei casi seguenti:

entita' non inferiore a 200 uomini/giorno anche se in presenza di un'impresa
cantiere con rischi particolari e vi operano piu' imprese anche se non contemporaneamente I contenuti sono definiti nell'Allegato III del D. Lgs. 494/96.


9. CHI E' IN SINTESI IL LAVORATORE AUTONOMO E CHE OBBLIGHI HA IN MATERIA DI SICUREZZA?

E' il soggetto che concorre con la propria attivita' professionale alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione. E' obbligato ad utilizzare le attrezzature di lavoro secondo le disposizioni sulla sicurezza, ad usare i dispositivi di protezione individuale e ad adeguarsi alle indicazioni fornite in tema di sicurezza dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o dal responsabile dell'impresa appaltatrice, qualora lavori in subappalto.

I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nei cantieri e sono in condizioni di rischio sono tenuti ai seguenti obblighi:

si devono adeguare alle disposizioni di sicurezza fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori
sono soggetti come i lavoratori subordinati, alle disposizioni relative all'uso delle attrezzature di lavoro ed all'uso dei dispositivi di protezione individuale.

Il committente o il responsabile dei lavori deve verificare l'idoneita' tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.
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