La "Direttiva Cantieri" - 92/57/CEE - e' la
normativa europea che riguarda la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei "Cantieri temporanei e mobili"
ed e' stata recepita dallo Stato italiano con il D.Lgs. 494/96 e modificata
successivamente con il D.Lgs. 528/99 entrato
in vigore il 18 aprile 2000.
E' UNA NORMA CHE HA L'OBIETTIVO DI ORGANIZZARE LE ATTIVITA'
DEL CANTIERE PER RIDURRE I RISCHI DI INFORTUNI SUL LAVORO,
CONSIDERANDO CHE LA SICUREZZA SI POSSA PROGETTARE A MONTE,
PREVEDENDO I RISCHI PRESENTI E LE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE
DA APPLICARSI IN QUEL DETERMINATO CANTIERE
La direttiva si applica a tutti quei lavori
edili e di genio civile che comportino un "cantiere temporaneo
e mobile". Riguarda quindi le nuove costruzioni, ma anche
lavori di manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione
e risanamento di qualsiasi tipo di opere, fisse, mobili o
temporanee. Per opere si intende anche le linee e gli impianti
elettrici, le opere stradali e ferroviarie, quelle idrauliche,
marittime, idroelettriche, di bonifica e di sistemazione forestale
e di sterro. In particolare le norme della direttiva si applicano
anche negli scavi e nelle fasi di montaggio e smontaggio di
elementi prefabbricati, e in tutte le operazioni possibili
(ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il
rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento,
il ripristino, il montaggio e lo smontaggio) che riguardino
gli impianti e che comportino lavorazioni a rischio.
| 3.
QUALI SONO LE FIGURE RESPONSABILI SECONDO LA DIRETTIVA
CANTIERI? |
Le figure della sicurezza sul cantiere
sono:
• Committente
• Responsabile dei Lavori
• Coordinatore
per la Progettazione
• Coordinatore
per l'esecuzione
• Datore di lavoro
della ditta appaltatrice
• Lavoratore autonomo
| 4.
CHI E' IL COMMITTENTE E QUALI SONO I SUOI OBBLIGHI? |
Il committente e' il soggetto per conto del quale vengono
realizzati lavori edili o di ingegneria civile: si tratta
in generale di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione
o equipaggiamento, il rinnovamento di opere fisse, permanenti
o temporanee. Per interventi privati in genere il Committente
e' lo stesso proprietario, in caso invece di lavori condominiali
in genere e' l'amministratore di condominio, in caso di aziende
invece sara' il titolare della azienda o il legale rappresentante.
In caso il Committente volesse delegare altra persona agli
obblighi e responsabilita' di legge, potra' farlo avvalendosi
di una delega ad un Responsabile dei Lavori.
Gli obblighi principali del Committente
(o Responsabile dei Lavori) sono i seguenti:
| Prevedere
sempre la durata dei lavori, cosa che puo' risolversi
nel determinare l'impresa che eseguira' i lavori o il
tecnico incaricato della progettazione. |
| Inviare
la notifica preliminare quando l'entità dei lavori supera
i 200 uomini-giorno |
Inviare
la notifica preliminare e nominare anche i coordinatori
per la sicurezza, quando inizialmente o per varianti
intervenute in corso d'opera si prevede la presenza
anche non contemporanea di più imprese e si verifica
una delle seguenti condizioni: l'entita' dei lavori
supera i 200 uomini-giorno
OPPURE
sono presenti rischi particolarmente aggravati (es.
caduta dall'alto, sprofondamento, elettrocuzione, rischio
chimico - biologico) |
| Verificare
che i coordinatori adempiano agli obblighi di redazione
del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo
Tecnico prima di richiedere i preventivi alle ditte
esecutrici ed applichino il piano durante l'esecuzione
dei lavori |
| Inviare
il piano di sicurezza e coordinamento a tutte le imprese
con la richiesta di preventivo; il preventivo dovrà
comprendere i costi per la sicurezza |
| Verificare
l'idoneita tecnico-professionale delle imprese e dei
lavoratori autonomi a cui si affidano i lavori chiedendo
copia recente del certificato di iscrizione alla Camera
di Commercio ed alle imprese esecutrici di produrre
il Piano Operativo della Sicurezza. |
Anche in caso non vi sia l'obbligo della nomina dei Coordinatori,
il Committente dovra' comunque attenersi comunque ai seguenti
obblighi:
| verificare
l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera
di Commercio, Industria ed Artigianato |
| chiedere
alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate ad INPS,
INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa
al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato
ai lavoratori dipendenti |
| richiedere
il Piano Operativo di Sicurezza (POS). |
| 5.
CHI E' IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E QUALI
SONO I SUOI OBBLIGHI?
|
Il Coordinatore per la Progettazione e' designato dal committente
o dal responsabile dei lavori contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione esecutiva dell'opera, nei cantieri
in cui e' prevista la presenza di piu' imprese, anche non
contemporanee:
| con
entita' presunta di almeno 200 uomini-giorno |
| i
cui lavori comportano i rischi particolari elencati
nell'Allegato II del D.L: 528/99.
Il Coordinatore per la Progettazione durante la progettazione
dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione
delle offerte: |
| redige
il piano di sicurezza e di coordinamento |
| predispone
il fascicolo tecnico dell'opera |
Anche il committente o il responsabile dei lavori, se in possesso
dei requisiti necessari, possono svolgere le funzioni di coordinatore
per la progettazione e sostituirlo in ogni momento.
| 6.
CHI E' IL COORDINATORE PER LA ESECUZIONE E QUALI SONO
I SUOI OBBLIGHI? |
Il Coordinatore per l'Esecuzione e' designato dal committente
o dal responsabile dei lavori prima dell'affidamento dei lavori,
nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese,
anche non contemporanee:
| con
entita' presunta di almeno 200 uomini-giorno |
| i
cui lavori comportano i rischi particolari elencati
nell'Allegato II del D.L. 528/99. |
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori provvede a:
| verificare
l'applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento
da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
|
| verificare
il Piano Operativo di Sicurezza (POS)
complementare del Piano di Sicurezza e Coordinamento
(PSC) con eventuali proposte
di modifica da parte delle imprese appaltatrici |
| organizzare
la cooperazione, il coordinamento e l'informazione reciproca
tra datori di lavoro e lavoratori autonomi |
| segnalare
al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze
alle disposizioni di sicurezza, proponendo la sospensione
dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto
|
| eventuale
comunicazione dell'inadempienza ad ASL e Direzione Provinciale
del Lavoro in caso di mancato intervento di committente/responsabile
dei lavori |
| sospendere
i lavori in caso di pericolo grave ed imminente, fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti. |
| 7.
DURATA DEI LAVORI E "UOMINI GIORNO" |
La durata dei lavori viene definita in "uomini giorno", cioe'
la somma delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori
per la realizzazione dei lavori (presunte giornate complessive);
la quantità degli uomini/giorni (U/gg) si ottiene sommando
il numero di lavoratori presenti in cantiere ogni giorno.
Esempio:
15 lavoratori per 5 giorni e 4 lavoratori per 7 giorni danno:
15x5 + 4x7 = 103 U/gg
Conoscendo il preventivo dei lavori ed il genere di lavorazioni
previste (nuova costruzione, ristrutturazione, finiture medie
o di pregio) e' possibile fare una valutazione degli Uomini/Giorno.
| 8.
COSA E' LA NOTIFICA PRELIMINARE? |
E' un documento che il committente deve trasmettere ad ASL
competente e a Direzione Provinciale del lavoro prima dell'inizio
dei lavori per consentire all'organo di vigilanza di pianificare
le proprie attivita' di controllo. Il documento contiene tutti
i dati relativi all'identificazione del cantiere e delle figure
a tutela dei lavoratori. L'adempimento e' obbligatorio nei
casi seguenti:
| entita'
non inferiore a 200 uomini/giorno anche se in presenza
di un'impresa |
| cantiere
con rischi particolari e vi operano piu' imprese anche
se non contemporaneamente I contenuti sono definiti
nell'Allegato III del D. Lgs. 494/96. |
| 9.
CHI E' IN SINTESI IL LAVORATORE AUTONOMO E CHE OBBLIGHI
HA IN MATERIA DI SICUREZZA? |
E' il soggetto che concorre con la propria attivita' professionale
alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.
E' obbligato ad utilizzare le attrezzature di lavoro secondo
le disposizioni sulla sicurezza, ad usare i dispositivi di
protezione individuale e ad adeguarsi alle indicazioni fornite
in tema di sicurezza dal coordinatore per l'esecuzione dei
lavori e/o dal responsabile dell'impresa appaltatrice, qualora
lavori in subappalto.
I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita' nei cantieri e sono in condizioni di rischio sono
tenuti ai seguenti obblighi:
| si
devono adeguare alle disposizioni di sicurezza fornite
dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori |
| sono
soggetti come i lavoratori subordinati, alle disposizioni
relative all'uso delle attrezzature di lavoro ed all'uso
dei dispositivi di protezione individuale. |
Il committente o il responsabile dei lavori deve verificare
l'idoneita' tecnico-professionale dei lavoratori autonomi
in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione
alla camera di commercio, industria e artigianato. |